DAL 1° GENNAIO 2007 PER I SUBAPPALTATORI DEL SETTORE EDILE CAMBIANO LE MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE.
| Entra in vigore dal 1° Gennaio del 2007, dopo uno slittamento dei termini dovuto alla necessità di risolvere alcune incertezze interpretative, il meccanismo del cosiddetto "reverse charge" per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, rendendo l'appaltatore debitore Iva. |
L'articolo 35, comma 5, D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006 ("Manovra-bis"), modificando l'art. 17, DPR n. 633/72, ha previsto l'estensione del meccanismo del cosiddetto "reverse charge" di cui al comma 5 alle prestazioni di servizi dipendenti da da contratti di subappalto nel settore edile. Tale meccanismo, detto anche di "inversione contabile", consiste nel rovesciamento dell'obbligo di applicazione dell'Iva che, in deroga ai principi generali concernenti la soggettività passiva Iva, è posto in capo all'acquirente/committente (se soggetto passivo Iva) anziché al cedente/prestatore.
Per effetto dell'introuzione del nuovo comma 6, quindi, anche in relazione alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da un'impresa subappaltatrice nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, debitore dell'Iva è il soggetto appaltatore, anziché l'impresa subappaltatrice.
Gli adempimenti connessi con l'applicazione del "reverse charge" possono essere così schematizzati:
SOGGETTO SUBAPPALTATORE | - emette una fattura senza addebito dell'imposta, specificando che l'operazione rientra nel disposto dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
- annota la fattura nel registro delle fatture emesse
|
SOGGETTO APPALTATORE o ALTRO SOGGETTO SUBAPPALTATORE (soggetti Iva) | - integra la fattura ricevuta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta
- annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni del ricevimento (per esempio, per la fattura emessa dal subappaltatore il 27 gennaio e ricevuta il 31 gennaio, il committente dovrà effettuare l'integrazione e la registrazione entro il 15 febbraio, contabilizzando pertanto l'Iva a debito in tale mese)
- annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti
|
In sostanza le prestazioni rese dai subappaltatori ai propri committenti dovranno essere fatturate dal prestatore senza l'addebito dell'imposta in via di rivalsa e quindi la fattura dovrà contenere la dicitura "Fattura senza addebito dell'Iva ai sensi dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, introdotto dal DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006".
Il soggetto appaltatore (o, a sua volta, subappaltatore) deve integrare la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta, nonché annotare la stessa sia nel registro delle fatture emesse (ai fini della liquidazione dell'Iva a debito), sia nel registro degli acquisti (ai fini della detrazione dell'Iva a credito).
Per eventuali chiarimenti, i Soci possono contattare gli uffici dell'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza.