RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA. PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER IL CALCOLO E I REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.
Dopo anni di attesa per la sua definizione e tre mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri, è stato finalmente pubblicato il primo dei tre decreti attuativi del Dlgs 192/2005 in materia di rendimento energetico in edilizia.
Si tratta del DPR n. 59 del 2 aprile 2009 (G.U. n. 132 del 10.06.2009) recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici in attuazione all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 192/2005.
Questo decreto, in vigore dal 25 giugno 2009, è il primo dei provvedimenti attuativi del Dlgs 192/2005: mancano ancora il DPR in attuazione della lettera c) dell'articolo 4 comma 1, del Dlgs 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell'articolo 6, comma 9 e dell'articolo 5, comma 1 del Dlgs 192/2005 che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.
Il DPR 59/2009 definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici, degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento il decreto prevede (articolo 4, comma 9) che in tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 e comunque dotati di un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.
La norma, prevede inoltre, (articolo 4, comma 10) che in tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario realizzare tutti quegli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione degli interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, che dovranno essere evidenziate nella relazione tecnica.
Per quanto concerne la ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del Dlgs 192/2005, il DPR 59/2009 prevede che il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, debba valutare e documentare l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica.
Il DPR 59/2009 affronta anche il tema della periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento (articolo 5) richiamando le precedenti disposizioni che prevedono:
a) un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
b) due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati;
c) quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano al Veneto ed a tutte le altre Regioni e Province autonome che ad oggi non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE (Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia)