ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - ULTERIORI CONSIDERAZIONI ESPLICATIVE

Associazione Artigiani Vicenza - Confartigianato - Norme Tecniche CostruzioniL'entrata in vigore delle norme tecniche per le Costruzioni, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, a partire dal 1° luglio 2009, ha richiesto da più parti la necessità di chiarimenti in merito agli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, si possa applicare la normativa tecnica precedentemente in vigore. Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare 5 agosto 2009 (G.U. n. 187 del 3/08/2009). In seguito al persistere delle perplessità nell'applicazione della nuova o della precedente normativa tecnica è stata emanata la circolare 11/12/2009 (G:U: n. 297 del 22/12/2009) chiarificatrice di questo momento di applicazione. Come cita la Circolare 11/12/2009: " A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura".

Il momento certo ed  incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali è quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli  65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso competenti uffici comunali comunque denominati.

In merito ai lavori di natura privatistica, in caso di variante in  corso d'opera, si ribadisce che l'elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera e quindi una riduzione delle caratteristiche prestazionali della stessa che possano pregiudicare la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza.

Di conseguenza solo nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo. Spetta al progettista strutturale dell'opera valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale».

Sempre in riferimento a tali varianti, la previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.

In riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatici e altri soggetti tenuti al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Per approfondimenti si rimanda al testo della Circolare 11/12/2009 pubblicata in G.U. n. 297 del 22/12/09 e al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it/mit/site.php

 

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