In Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/7/10 è stato pubblicato il DM 19/5/10 "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
Questo decreto emenda esclusivamente i moduli per il rilascio della dichiarazione di conformità, da parte delle imprese installatrici e uffici tecnici interni di imprese non installatrici, introducendo un nuovo allegato obbligatorio "attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati " - nel caso in cui tali materiali siano presenti - aggiungendo una sola riga negli allegati obbligatori.
Inoltre se nell'impianto risulteranno incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione Europea, o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità dovrà essere sempre corredata dal progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesti:
di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo,
di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte,
di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
Dall'entrata in vigore di questo decreto, e quindi dal 28/7/10, sarà necessario rilasciare le dichiarazioni di conformità sul nuovo modulo.