CRONOTACHIGRAFO. IL MINISTERO CONFERMA L'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI
Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sollecitato da un quesito posto da Confartigianato, interviene in merito alla questione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti con una nota del 16 luglio 2010.
L'articolo 9 del Dlgs n. 144/2008, in riferimento alla Direttiva 2006/22/CE, prevede che i periodi di sospensione dell'attività di guida dei veicoli assoggettati all'obbligo di installazione del tachigrafo digitale o analogico (tutti i mezzi adibiti al trasporto di cose di peso superiore a 3,5 t, tranne poche eccezioni), qualora non rilevabili dal tachigrafo stesso, debbano essere documentati attraverso un modulo di controllo elaborato dalla Commissione Europea.
Confartigianato a tal proposito aveva avanzato una interpretazione della normativa in base alla quale dovessero ritenersi esclusi dal campo dell'applicazione di questa normativa i conducenti che "occasionalmente e non professionalmente" sono adibiti alla guida di veicoli rientranti nel campo di applicazione della disciplina del tachigrafo. Un tipico esempio potrebbe essere rappresentato da un camion per il trasporto di materiali di una impresa edile che rimane fermo in cantiere per più giorni e il cui conducente (o conducenti) non svolge l'attività di trasportatore in modo professionale, ma funzionale all'attività dell'impresa.
Il Ministero, basandosi su precedenti circolari e sul fatto che comunque le disposizioni non impongono oneri particolarmente gravosi, ha ritenuto tuttavia che, in base alla normativa attualmente vigente, l'obbligo di redazione, conservazione a bordo e presso la sede delle imprese del modulo debba essere assolto da chiunque sia, anche solo per un breve periodo, alla guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo in quanto soggetto alle disposizioni del Regolamento CE 561/2006.