Avvertenza: i testi delle norme riportati in queste pagine costituiscono uno strumento di consultazione a
titolo documentale puramente informativo. Per i testi ufficiali è necessario fare riferimento a
quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sui Bollettini Ufficiali Regionali.
01/03/2011
TRACCIABILITA' FINANZIARIA NEI CONTRATTI PUBBLICI. L'AUTORITA' DI VIGILANZA (AVCP) INTERVIENE NUOVAMENTE CON RISPOSTE AI QUESITI PIU' FREQUENTI
La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 - il cosiddetto "piano straordinario contro le mafie" - ha stabilito la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'entrata in vigore di tale normativa, tuttavia, ha determinato diversi dubbi interpretativi da parte delle imprese e degli operatori interessati. I nuovi obblighi di tracciabilità nascono, infatti, dall'estensione di disposizioni, pensate per monitorare i flussi finanziari di "grandi opere" (Ponte sullo Stretto, Metro C a Roma, ricostruzione in Abruzzo), a tutte le tipologie di appalto, comprese quelli di minore entità. Di conseguenza, l'attuazione di dette norme, pur condivisibili nelle finalità generali, ha finito col creare non pochi ostacoli all'operatività delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie dimensioni.
A tal proposito, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), con due recenti determinazioni (la n. 8 del 18.11.2010 e la n. 10 del 22.12.2010), ha fornito una serie di chiarimenti in materia, definendo gli ambiti di applicazione della norma e sciogliendo alcune problematiche di rilievo sollevate dalle imprese e dalle associazioni di categoria. Ulteriori indicazioni, sempre da parte dell'Autorità, sono contenute in un dossier pubblicato sul sito dell'AVCP, con i quesiti più frequenti (FAQ) relativi alla tracciabilità (ad es. contratti stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010, codice CIG, stazioni appaltanti, strumenti di pagamento, limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità, sistema sanzionatorio, etc.), consultabile direttamente dal link sottostante.
INSTALLATORI. DAL 28 LUGLIO 2010 E' OPERATIVA LA MODIFICA AGLI ALLEGATI DEL DM 37/08: ENTRANO IN VIGORE I NUOVI MODELLI PER LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'
In Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/7/10 è stato pubblicato il DM 19/5/10 "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
Questo decreto emenda esclusivamente i moduli per il rilascio della dichiarazione di conformità, da parte delle imprese installatrici e uffici tecnici interni di imprese non installatrici, introducendo un nuovo allegato obbligatorio "attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati " - nel caso in cui tali materiali siano presenti - aggiungendo una sola riga negli allegati obbligatori.
Inoltre se nell'impianto risulteranno incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione Europea, o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità dovrà essere sempre corredata dal progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesti:
di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo,
di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte,
di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
Dall'entrata in vigore di questo decreto, e quindi dal 28/7/10, sarà necessario rilasciare le dichiarazioni di conformità sul nuovo modulo.
NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: OBBLIGHI PER I CENTRI DI TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO, PER I CENTRI DI LAVORAZIONEDEL LEGNO STRUTTURALE E PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO
Il D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" ha introdotto importanti novità nell'impiego dell'acciaio, del legno e del calcestruzzo per uso strutturale nelle costruzioni.
In particolare sono previste delle procedure specifiche e un attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per tutte le aziende del settore, sia che esse operino come centri di produzione "a base di legno massiccio/lamellare per impieghi strutturali", sia anche come centri di trasformazione dell'acciaio (acciaierie) o ferraioli (presagomatori c.a.)
Per quanto attiene l'attività svolta dagli impianti per la produzione del calcestruzzocon processo industrializzato, vengono confermate le procedure specifiche e la certificazione del controllo del proprio processo produttivo, affidandosi ad un ente terzo notificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ricordiamo che si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc...) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per le successive lavorazioni.
Il Capitolo 11 delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" definisce chiaramente il percorso che devono seguire le Aziende per continuare ad operare nel settore di appartenenza.
Innanzitutto, tutte le forniture dovranno essere accompagnate da idonea documentazione che garantisca la rintracciabilità dei materiali identificandoli in modo inequivocabile.
Per le produzioni di acciaio e legno dovrà essere nominato un Direttore Tecnico di stabilimento, abilitato iscritto al relativo albo, con la responsabilità di verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto a base di acciaio o, nel caso del legno, con il compito di qualificare il legno strutturale e il suo incollaggio.
Queste, in sintesi, le maggiori novità previste dal decreto. Le relative specifiche sono dettagliate nel decreto stesso e diventeranno operative dal 1° luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Associazione Artigiani della provincia di Vicenza Ufficio Qualità e Certificazione Prodotti Tel. 0444 - 168336/168368
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (GU n. 132 del 10-6-2009)
Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)