Avvertenza: i testi delle norme riportati in queste pagine costituiscono uno strumento di consultazione a titolo documentale puramente informativo. Per i testi ufficiali è necessario fare riferimento a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sui Bollettini Ufficiali Regionali.
19/07/2010

INSTALLATORI. DAL 28 LUGLIO 2010 E' OPERATIVA LA MODIFICA AGLI ALLEGATI DEL DM 37/08: ENTRANO IN VIGORE I NUOVI MODELLI PER LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Confartigianato Vicenza - Dichiarazioni ConformitàIn Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/7/10 è stato pubblicato il DM 19/5/10 "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Questo decreto emenda esclusivamente i moduli per il rilascio della dichiarazione di conformità, da parte delle imprese installatrici e uffici tecnici interni di imprese non installatrici, introducendo un nuovo allegato obbligatorio "attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati " - nel caso in cui tali materiali siano presenti - aggiungendo una sola riga negli allegati obbligatori.

Inoltre se nell'impianto risulteranno incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione Europea, o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità dovrà essere sempre corredata dal progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesti:

  • di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo,
  • di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte,
  • di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

Dall'entrata in vigore di questo decreto, e quindi dal 28/7/10, sarà necessario rilasciare le dichiarazioni di conformità sul nuovo modulo.

 

06/07/2009

RISINTONIZZAZIONE DEI CANALI TELEVISIVI IN BANDA III VHF - SCHEDA TECNICA

25/06/2009

NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: OBBLIGHI PER I CENTRI DI TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO, PER I CENTRI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO STRUTTURALE E PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO 

 Il D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" ha introdotto importanti novità nell'impiego dell'acciaio, del legno e del calcestruzzo per uso strutturale nelle costruzioni.

In particolare sono previste delle procedure specifiche e un attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per tutte  le aziende del settore, sia che esse operino come centri di produzione "a base  di legno massiccio/lamellare per impieghi strutturali", sia anche come  centri di  trasformazione dell'acciaio (acciaierie) o ferraioli (presagomatori c.a.)

Per quanto attiene l'attività svolta dagli impianti per la produzione del calcestruzzo con processo industrializzato, vengono confermate le procedure specifiche e la certificazione del controllo del proprio processo produttivo, affidandosi ad un ente terzo notificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ricordiamo che si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc...) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per le successive lavorazioni.

Il Capitolo 11 delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" definisce chiaramente il percorso che devono seguire le Aziende per continuare ad operare nel settore di appartenenza.

Innanzitutto, tutte le forniture dovranno essere accompagnate da idonea documentazione che garantisca la rintracciabilità dei materiali identificandoli in modo inequivocabile.

Per le produzioni di acciaio e legno dovrà essere nominato un Direttore Tecnico di stabilimento, abilitato iscritto al relativo albo, con la responsabilità di verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto a base di acciaio o, nel caso del legno, con il compito di qualificare il legno strutturale e il suo incollaggio.

Queste, in sintesi, le maggiori novità previste dal decreto. Le relative specifiche sono dettagliate nel decreto stesso e diventeranno operative dal 1° luglio 2009.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Associazione Artigiani della provincia di Vicenza
Ufficio Qualità e Certificazione Prodotti
Tel. 0444 - 168336/168368

02/04/2009

D.P.R. 2 APRILE 2009, N. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (GU n. 132 del 10-6-2009)

24/10/2007

D.M. 24 OTTOBRE 2007

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

03/08/2007

Legge 3 agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

31/05/2007

CIRCOLARE 36/E_2007

Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

27/03/2007

CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 KW

26/03/2007

CONTRATTO DI APPALTO TIPO (aggiornato a marzo 2009)

15/01/2007

02/04/2006 UNI EN 13659

Marcatura CE per le chiusure oscuranti esterne

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Categoria
Rag.sociale
  
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